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NORMATIVE

Ordinaza 12 dicembre 2006: Tutela dell'incolumità pubblica all' aggressione di cani.

IL MINISTRO DELLA SALUTE 

Visto  il  regolamento di polizia veterinaria approvato con decretodel Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;  Visto  l'art.  10 della Convenzione europea per la protezione deglianimali  da  compagnia,  approvata  a Strasburgo il 13 novembre 1987,firmata anche dall'Italia;  Vista  la  legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia dianimali  d'affezione  e  prevenzione  del  randagismo, in particolarel'art.  1 che stabilisce che lo Stato promuove e disciplina la tuteladegli  animali  d'affezione, condanna gli atti di crudelta' contro diessi e favorisce la corretta convivenza tra uomo ed animale;  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri28 febbraio  2003,  che  ratifica  l'accordo  6 febbraio  2003 tra ilMinistro  della salute, le regioni e le province autonome di Trento eBolzano  in  materia  di  benessere  degli  animali  da  compagnia  epet-therapy;  Considerato  che l'uso di collari elettrici o altri congegni atti adeterminare  scosse  o  impulsi  elettrici  sui  cani procura paura esofferenza  e puo' provocare reazioni di aggressivita' da parte deglianimali  stessi,  l'impiego  di  tali  strumenti  si  configura  comemaltrattamento  e chiunque li utilizzi e' perseguibile ai sensi dellalegge 20 luglio 2004, n. 189;  Visti gli episodi di aggressione alle persone da parte di cani;  Ritenuta   la   necessita'  e  l'urgenza  di  adottare,  in  attesadell'emanazione  di  una  disciplina  normativa  organica in materia,disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;                               

Ordina:                              

Art. 1. 
1. Sono vietati:

a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressivita' dei cani;   
b) l'addestramento  inteso  ad  esaltare  il  rischio di maggioreaggressivita'   di  cani  appartenenti  a  incroci  o  razze  di  cuiall'elenco allegato;   
c) qualsiasi  operazione  di selezione o di incrocio tra razze dicani con lo scopo di sviluppare l'aggressivita';   
d) la  sottoposizione  di  cani  a  doping,  cosi'  come definitoall'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;   
e) gli  interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto diun cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare: 
  

i) il taglio della coda;   
ii) il taglio delle orecchie;   
iii) la recisione delle corde vocali;
 

2.  Il  divieto  di  cui  al punto 1 lettera e) non si applica agliinterventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria.

Art. 2. 
1.  I  proprietari  e  i  detentori  di cani, analogamente a quantoprevisto  dall'art.  83, primo comma, lettere c) e d) del regolamentodi  polizia  veterinaria,  approvato con decreto del Presidente dellaRepubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno l'obbligo di:   

a) applicare  la  museruola  o  il  guinzaglio  ai cani quando sitrovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;   
b) applicare  la  museruola  e il guinzaglio ai cani condotti neilocali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto.
 

2.  I  proprietari e i detentori di cani di razza di cui all'elencoallegato  devono applicare sia il guinzaglio sia la museruola ai canisia  quando  si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblicosia  quando  si  trovano  nei locali pubblici o sui pubblici mezzi ditrasporto 

3.  Gli  obblighi  di  cui  al comma 1 del presente articolo non siapplicano  ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come caniguida.

Art. 3. 
1.  Chiunque  possegga  o  detenga  cani di cui all'art. 1, comma 1 lettera b)  ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulladetenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressionea   persone   e  deve  stipulare  una  polizza  di  assicurazione  diresponsabilita'  civile  per  danni  contro terzi causati dal propriocane.

Art. 4. 
1.  L'uso  di collari elettrici o altri congegni atti a determinarescosse o impulsi elettrici sui cani procura paura e sofferenza e puo'provocare  reazioni  di  aggressivita' da parte degli animali stessi.Pertanto l'impiego di tali strumenti si configura come maltrattamentoe chiunque li utilizzi e' perseguibile ai sensi della legge 20 luglio2004, n. 189.

Art. 5. 
1.  Si  definisce  cane  con  aggressivita'  non  controllata  quelsoggetto  che,  non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrita'fisica  di una persona o di altri animali attraverso un comportamentoaggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale. 

2.  I  servizi  veterinari  tengono aggiornato un archivio dei canimorsicatori  e  dei  cani con aggressivita' non controllata rilevati,nonche'  dei cani di cui all'elenco allegato al fine di predisporre inecessari  interventi  di  controllo  per la tutela della incolumita'pubblica.  3.  L'autorita'  sanitaria  competente,  in  collaborazione  con laAzienda sanitaria locale stabilisce:   

a) i  criteri  per  la  classificazione  del  rischio  da cani diproprieta' con aggressivita' non controllata con i relativi parametriper la rilevazione;   
b) i  percorsi  di  controllo  e  rieducazione per la prevenzionedelle morsicature;   
c) l'obbligo  per  i  proprietari  dei  cani  cui  al  comma 1 distipulare  una polizza di assicurazione per la responsabilita' civileper danni contro terzi causati dal proprio cane;   
d) ulteriori  prescrizioni e misure atte a controllare o limitareil rischio di morsicature.
 

4. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'art.1, comma 1, lettera b) e di cui al comma 1 del presente articolo:   

a) ai delinquenti abituali o per tendenza;   
b) a  chi  e'  sottoposto  a  misure di prevenzione personale o amisura di sicurezza personale;   
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, perdelitto  non  colposo  contro  la  persona  o  contro  il patrimonio,punibile con la reclusione superiore a due anni;   
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, peri  reati  di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinquesdel  codice  penale  e,  per  quelli previsti dall'art. 2 della legge20 luglio 2004, n. 189;   
e) ai minori di diciotto anni e agli interdetti o inabilitati perinfermita'.
 

5.  Il  proprietario  o  il detentore di un cane di cui all'art. 1,comma 1, lettera b) e di cui al comma 1 del presente articolo che none'  in  grado  di mantenere il possesso del proprio cane nel rispettodelle disposizioni di cui alla presente ordinanza deve interessare leautorita'  veterinarie competenti del territorio al fine di ricercarecon   le   amministrazioni  comunali  idonee  soluzioni  di  gestionedell'animale stesso ivi compresa la valutazione ai sensi dell'art. 2,comma 6 legge 14 agosto 1991, n. 281. 

6.  La  presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alleForze  armate,  di  Polizia,  di  Protezione  civile e dei Vigili delfuoco.

Art. 6. 
1.  Le  violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sonosanzionate  dalle  Amministrazioni  competenti  secondo  i  parametriterritoriali in vigore.  La  presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica  italiana  ed  ha  efficacia  per  un anno a decorrere dalgiorno successivo alla sua pubblicazione.   

Roma, 12 dicembre 2006                                         Il Ministro: Turco

 

Registrata  alla  Corte  dei  conti  il  30  dicembre 2006 Ufficio dicontrollo  preventivo  sui Ministeri dei servizi alla persona   e deibeni culturali, registro n. 5, foglio n. 365    Elenco  delle  razze  canine  e  di incroci di razze a rischio diaggressivita'  di  cui all'art. 1, comma 1, lettera b, della presenteordinanza:     

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Del: 18 gennaio 2007
A cura di: Dott. Gaspare Petrantoni.

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