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NORMATIVE

Divieto dell'uso del collare elettrico e di altro analogo strumento sui cani.

Ministero Salute, ordinanza 05.07.2005, G.U. 09.07.2005

L'uso del collare elettrico e di altro analogo strumento, che provoca effetti di dolore sui cani, nella fase di addestramento ed in ogni altra fase del rapporto uomo-cane rientra nella disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 727, 2° co., del codice penale, che punisce chi "detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze" con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro (articolo così modificato dall'art. 1, co 3 della legge 189/2004).

E' quanto stabilito dall'ordinanza 8 luglio 2005 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9 luglio 2005.



MINISTERO DELLA SALUTE - ORDINANZA 5 luglio 2005
Divieto dell'uso del collare elettrico e di altro analogo strumento sui cani.

(G.U. n. 158 del 9-7-2005)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281: Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, in particolare l'art. 1 che assegna allo Stato la promozione e la disciplina della tutela degli animali d'affezione al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
Visto l'Accordo 6 febbraio 2003: Accordo tra Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;
Vista l'ordinanza 27 agosto 2004: Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressivita' dei cani;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189: Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche' di impiego degli stessi in combattimenti;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Considerata la necessita' e l'urgenza di vietare l'uso dei collari elettrici per cani, usati in particolare per l'addestramento, mentre tali strumenti sono considerati coercitivi in quanto provocano dolore e paura nei cani e quindi sono vietati anche dalla FCI e dall'ENCI;
Ritenuto che l'uso di questo strumento provoca maltrattamento degli animali e pertanto coloro che lo usano sono da perseguire ai sensi della recente legge 20 luglio 2004, n. 189;

Ordina:

Art. 1.

1. L'uso del collare elettrico e di altro analogo strumento, che provoca effetti di dolore sui cani, nella fase di addestramento ed in ogni altra fase del rapporto uomo-cane rientra nella disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 727, secondo comma, del codice penale, cosi' come introdotto dall'art. 1, comma 3 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
2. La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per un anno a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 5 luglio 2005                                        Il Ministro: Storace


Del: 6 giugno 2006
A cura di: Dott. Gaspare Petrantoni.
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