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La compravendita degli animali.
(Scarica normativa 2002 in formato Pdf)

La garanzia tutela il compratore nel godimento del bene acquistato, contro l’eventuale presenza di vizi nell’animale (art. 1476 C.C.), anche nel caso in cui non è espressamente dichiarato dal venditore al momento della stipulazione del contratto. Tuttavia, “nulla vieta che le parti, al momento del contratto possano aumentare, diminuire o escludere la garanzia per vizi della cosa. In questi casi dovrà essere espressamente dichiarata, non necessariamente per scritto ma documentata (art. 1487 C.C.).† ad eccezione della condizione che rende nullo il patto con cui si esclude o si limita la garanzia perché “il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa†(art. 1490 C.C., secondo comma).

In tema di compra-vendita, in base al Codice Civile, i vizi redibitori sono coperti di garanzia. Di conseguenza, in presenza di vizio redibitorio il compratore può a sua scelta e, in base all’art.1492 C.C., chiedere: 1) la risoluzione del contratto (azione redibitoria) che consiste nella restituzione dell’animale nelle stesse condizioni in cui si trovava all’atto della compravendita da parte del compratore mentre il venditore deve restituire la somma pagata; oppure 2) la riduzione del prezzo (azione estimatoria) consistente in una riduzione del prezzo pattuito a fronte della diminuzione della funzionalità che ne è derivata.

Il Codice Civile inoltre dispone che in caso di morte dell’animale portatore del vizio redibitorio, per cause fortuite o per colpa del compratore non collegate alla presenza del vizio e nel caso in cui siano stati effettuati atti di proprietà sull’animale (castrazione, taglio delle orecchie …), che non consentono di restituire l’animale nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento della vendita, il compratore può soltanto reclamare l’azione estimatoria; nel caso in cui, invece, la morte dell’animale è stata determinata dal vizio di cui era affetto, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto.

Da sottolineare che, sia nell’azione estimatoria sia nell’azione redibitoria, il compratore ha diritto al rimborso spese ed al risarcimento danni anche se il venditore è in piena buona fede: “Nella vendita la garanzia per i vizi è dovuta per il fatto oggettivo della loro esistenza, indipendentemente da ogni presupposto di colpa del venditore†(Sent. Sez. II della Cassazione Civile n. 914 del 15/02/1986).

È facoltà del compratore chiedere anche soltanto il risarcimento del danno costituito dalle spese necessarie per eliminare i vizi dell’animale comprato senza rivendicare la risoluzione del contratto.

La garanzia non è dovuta, in base all’art. 1491 del C.C., “se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibiliâ€.

Per esercitare il diritto alla garanzia, in presenza di vizio redibitorio, il compratore deve fare la denuncia al venditore entro otto giorni dalla scoperta del vizio (termine di decadenza) e non oltre un anno dalla consegna dell’animale (termine di prescrizione).

L’articolo 1496 C.C. sulla compravendita degli animali dispone che: “La garanzia per vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che regolano la compravendita in generaleâ€. Tuttavia, le malattie che sono indicate nelle raccolte degli usi e consuetudini provinciali non costituiscono gli unici difetti redibitori dal momento che, qualsiasi patologia se pregressa, occulta e grave, anche se non inclusa nell’elenco, è da considerarsi vizio redibitorio. Inoltre gli usi che fanno risalire la decadenza a otto giorni dalla consegna dell’animale, anziché dalla scoperta del difetto, non sono validi perché contrari alla norma generale: “E’ illegittimo e, pertanto, non applicabile l’uso locale che fa decorrere il termine per la denuncia dei vizi occulti alla consegna dell’animale (Sent. Corte cass. N. 1834 del 27.6.1942 e ribadita dalla Sent. Corte Cass. N. 599 del 27.2. 54)â€.

A completamento di questa nota si propone la lettura dell’articolo del dott. Bernocchi e del Prof. Zannetti, della Facoltà di medicina veterinaria di Parma, sull’applicazione del D.Lvo N. 24 del 2/02/2002 sulla compravendita di animali.

A cura di: Dott. Gaspare Petrantoni

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