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Ordinanza 28 marzo 2007: Modifica all'ordinanza 12 dicembre 2006.

«Tutela dell' incolumita' pubblica dall' aggressione di cani». (GU n. 104 del 7-5-2007).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto  il  regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto  l'art.  10 della Convenzione europea per la protezione degli
animali  da  compagnia,  approvata  a Strasburgo il 13 novembre 1987,
firmata anche dall'Italia;
Vista  la  legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di
animali  d'affezione  e  prevenzione  del  randagismo, in particolare
all'art.  1  che  stabilisce  che  lo  Stato promuove e disciplina la
tutela  degli  animali  d'affezione,  condanna  gli atti di crudelta'
contro  di  essi  e  favorisce  la  corretta  convivenza  tra uomo ed
animale;
Ritenuta   la   necessita'  e  l'urgenza  di  adottare,  in  attesa
dell'emanazione  di  una  disciplina  normativa  organica in materia,
disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;
Vista   l'ordinanza   12 dicembre   2006  «Tutela  dell'incolumita'
pubblica dall'aggressione di cani»;
Considerato   che  il  taglio  della  coda  dei  cani  se  eseguito
precocemente   da   un  medico  veterinario  non  comporta  eccessive
sofferenze   all'animale,   si  possono  parzialmente  accogliere  le
richieste  rappresentate dall'Ente nazionale della cinofilia italiana
(ENCI)  per  una  deroga  al  divieto  di  cui  all'art.  1, comma 1,
lettera e),    punto i)   dell'ordinanza   12 dicembre   2006,   sino
all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia;
Tenuto  conto delle motivazioni avanzate dallo stesso ENCI circa il
mantenimento  della  variabilita'  genetica,  la  deroga  al  divieto
riguarda esclusivamente le razze canine riconosciute dalla F.C.I. con
caudotomia prevista dallo standard;
Considerato che il riferimento all'art. 2, comma 6, legge 14 agosto
1991,  n.  281,  puo'  indurre  ad  una  non corretta interpretazione
dell'art. 5, comma 5, dell'ordinanza 12 dicembre 2006;
Ordina:
Art. 1.
L'ordinanza  12 dicembre  2006  «tutela  dell'incolumita'  pubblica
dall'aggressione di cani» e' modificata nel modo seguente:
1. all'art.  1,  comma 1,  lettera e),  punto i)  dopo  la parola
«coda»  e'  inserita  la  seguente  frase «fatta eccezione per i cani
appartenenti   alle   razze  canine  riconosciute  dalla  F.C.I.  con
caudotomia  prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge
di  divieto  generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove
consentito,  deve  essere  eseguito da un medico veterinario entro la
prima settimana di vita»;
2. all'art.  5,  comma 5  e'  eliminata la frase «ivi compresa la
valutazione  ai  sensi dell'art. 2, comma 6, legge 14 agosto 1991, n.
281».
La  presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  entra in vigore il giorno successivo alla data
della sua pubblicazione ed ha efficacia sino al 13 gennaio 2008.
Roma, 28 marzo 2007
Il Ministro: Turco

Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 133

 

Del: 10 aprile 2007
A cura di: Dott. Gaspare Petrantoni

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