Disposizioni per gli spostamenti con gli animali da compagnia verso i Paesi dell’Unione europea.
Dal 1 ottobre 2004 la nuova normativa sanitaria dell’Unione Europea, che disciplina la movimentazione tra i Paesi membri dell’Unione europea di cani, gatti e furetti, nonché l’introduzione e la reintroduzione di tali animali, provenienti dai Paesi terzi, nel territorio comunitario, regolamenta la movimentazione, senza alcun fine commerciale, degli animali accompagnati dal loro proprietario o da una persona fisica che ne assume la responsabilità per conto del proprietario durante il movimento.
La movimentazione degli animali da compagnia al seguito dei viaggiatori, dall’Italia verso gli altri Paesi dell’Unione europea, è possibile conformemente alle seguenti condizioni:
- Stati membri dell'Unione europea
Per recarsi col proprio amico a quattro verso uno Stato membro dell’Unione europea, diverso dalla Gran Bretagna, Irlanda, Svezia e Malta, bisogna munirsi del passaporto comunitario come disposto dalla decisione 2003\803\CE della Commissione del 26 novembre 2003, da cui risulta anche l’identificazione tramite un tatuaggio chiaramente leggibile o un microchip in relazione a quanto previsto al riguardo dalla Legge 281/91.
Il passaporto, rilasciato dal Servizio veterinario della ASL, deve attestare l’esecuzione della vaccinazione antirabbica e, se del caso, di una nuova vaccinazione antirabbica in corso di validità .
Inoltre, per la movimentazione verso la Finlandia degli animali da compagnia è necessario il trattamento preventivo per l’echinococco, che deve essere effettuato massimo 30 giorni prima dell’arrivo in Finlandia degli animali.
In relazione a questo particolare aspetto ulteriori informazioni possono essere acquisite dal sito del Ministero dell’Agricoltura e Foreste della Finlandia.
Per il proprio animale da compagnia di età inferiore ai 3 mesi e non vaccinato nei confronti della rabbia, è necessario rivolgersi preventivamente all’Ufficio Consolare del Paese membro verso il quale si desidera portare l’animale, al fine di assicurarsi se il Paese di destinazione consenta l’introduzione nel proprio territorio di cani, gatti e furetti di età inferiore ai 3 mesi e non vaccinati nei confronti della rabbia; qualora ciò sia consentito l’animale deve essere munito comunque di un passaporto e deve aver soggiornato dalla nascita nel luogo in cui è nato, senza entrare in contatto con animali selvatici che possano essere stati esposti all’infezione del virus della rabbia, oppure deve essere accompagnato dalla madre da cui è ancora dipendente. - Gran Bretagna, Irlanda, Svezia e Malta
Se, invece, col proprio cane o gatto si intenda recarsi in uno dei seguenti paesi: Gran Bretagna, Irlanda, Svezia o Malta, bisogna munirsi del passaporto comunitario individuato dalla decisione 2003\803\CEE del 26 novembre 2003 e l’identificazione dell’animale è consentita esclusivamente tramite un microchip.
Nel passaporto dell’animale deve essere attestata, da parte del medico veterinario della ASL o autorizzato dall’Autorità competente, l’esecuzione: - della vaccinazione nei confronti della rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione in corso di validità , effettuata dal medico veterinario curante;
- l’esecuzione presso un Laboratorio riconosciuto dalla Commissione europea della titolazione degli anticorpi contro la rabbia, effettuato tramite prelievo del sangue, da parte del medico veterinario curante, con titolo pari o superiore a 0,5 UI|ml,; il campione di sangue per l’esecuzione della titolazione deve essere prelevato dall’animale dopo circa 30 giorni la vaccinazione e almeno 6 mesi prima della movimentazione verso il Regno Unito e l’Irlanda e 120 giorni dopo la vaccinazione per l’introduzione in Svezia.
Nel passaporto devono essere attestati, dal medico veterinario curante, i trattamenti effettuati prima della movimentazione nei confronti delle zecche e dell’echinococco secondo le modalità individuate dalle rispettive norme nazionali dei Paesi di destinazione.
Si ricorda che la titolazione degli anticorpi non va rinnovata per gli animali che, dopo la titolazione, siano stati regolarmente rivaccinati senza interruzione del protocollo di vaccinazione prescritto dal laboratorio di fabbricazione.
Per quanto concerne i furetti movimentati al seguito dei viaggiatori si precisa che gli animali devono essere identificati tramite microchip e muniti del passaporto comunitario attestante l’esecuzione della vaccinazione antirabbica in corso di validità nonché l’avvenuto trattamento preventivo antiparassitario nei confronti delle zecche e dell’echinococco secondo le norme nazionali.
Si ricorda che l’introduzione dei cani e dei gatti nel Regno Unito, per un periodo di 5 anni dall’entrata in vigore del Regolamento 998\2003 ( 2 ottobre 2003) è soggetta di fatto a tutte le condizioni del Pet Travel Scheme ; i certificati finora utilizzati per gli animali devono essere ovviamente sostituiti dal passaporto comunitario.
E’ vietato introdurre nel Regno Unito, Svezia, Irlanda e Malta cani e gatti di età inferiore ai 3 mesi.
Si consiglia comunque, per quanto concerne le disposizioni per la movimentazione degli animali verso Gran Bretagna, Svezia, Irlanda e Malta, di consultare, prima di programmare il viaggio con il proprio animale, anche i seguenti siti per ulteriori informazioni:
Ministero della Salute: www.anagrafecaninanazionale.it
Del: 23 febbraio 2007
A cura di: Dott. Gaspare Petrantoni
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